06 agosto 2020


di Francesco Schena


Si possono modificare i criteri di ripartizione delle spese con una deliberazione presa a maggioranza?

Risponde la Cassazione con la sentenza n. 16531 del 31 luglio 2020.


L'argomento è di quelli che fanno sempre discutere (e litigare).


E' consentito all'assemblea dei condomini dleiberare un criterio di ripartizione di spesa diverso da quelli fissati dalla legge, prendendo la decisione con una delibera a maggiaronza?


E inoltre, si tratterebbe di annullabilità o di nullità della decisione? Chi potrebbe impugnarla? Soltanto gli assenti e i dissenzienti?


Secondo la Suprema Corte "Deve ritenersi affetta da nullità (che può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorchè abbia nella stessa espresso voto favorevole), e quindi sottratta al termine di impugnazione di giorni trenta previsto dall’art. 1137 c.c., la delibera dell’assemblea condominiale con la quale senza il consenso di tutti i condomini si modifichino i criteri legali ex art. 1123 c.c. o di regolamento contrattuale di riparto delle spese per la prestazione di servizi nell’interesse comune."