17 agosto 2020


di Francesco Schena

Difetto di convocazione: chi può impugnare la deliberazione assembleare?


L’articolo 66 d.a.c.c, novellato dalla legge n. 220/2012, riconduce all’alveo dell’annullabilità le deliberazioni assembleari per i casi di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

A chiarire chi sia - in questi casi -  legittimato a proporre l’impugnazione ci ha pensato la Suprema Corte che, con sentenza n. 10071 del 28/05/2020, ha precisato come il condomino regolarmente convocato non possa impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, in quanto l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti.


Ancora una volta, la Cassazione censura le impugnazioni “di disturbo”.

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