24 agosto 2020


di Francesco Schena

Il singolo condomino che paga direttamente al fornitore rischia di pagare due volte.

 

Se il singolo condomino paga la sua quota direttamente al fornitore del condominio, può ritenersi liberato dall’obbligo di pagare per la seconda volta al condominio?  

Nel condominio M. sono stati eseguiti lavori straordinari per circa diecimila euro. Tra i condomini, A. non ha mai versato nelle casse condominiali la sua quota di € 2.500. Successivamente, tramite accordi diretti con il fornitore del condominio, versa direttamente a questi, la somma di € 2.000 a saldo e stralcio della posizione. Ci si chiede se questa procedura sia corretta.

 

A parere di chi scrive, il fatto esposto presenta delle criticità.


Premesso che In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie, resta fermo che l'amministratore del condominio è l'unico referente dei pagamenti relativi agli obblighi assunti verso i terzi per la conservazione delle cose comuni, di tal che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non sarebbe comunque idoneo a estinguere il debito pro quota dello stesso relativo ai contributi ex articolo 1123 del codice civile. (Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile, Ordinanza 9 giugno 2017, n. 14530)

 

Pertanto, nel caso raccontato, sarebbe stato opportuno che il condomino moroso avesse pagato all’amministrazione condominiale e non direttamente al fornitore, quanto meno, in assenza di un chiaro accordo tra le parti.


Ma non solo. Essendoci stata anche una transazione sulla quota del moroso, senza diversa convenzione, lo sconto di cinquecento euro andrebbe riconosciuto in favore di tutti i condomini che hanno partecipato al fondo speciale e non a beneficio esclusivo del moroso.


Le alternative, quindi, sarebbero state o quella che avrebbe visto il creditore chiedere l’elenco dei morosi, a questi notificare un titolo esecutivo già formatosi contro il condominio, e con esso trattare la transazione ad esclusivo beneficio della singola posizione, oppure, un preliminare atto negoziale a valere come liberatoria verso il condominio da una parte e come transazione del singolo caso dall’altra, firmato dalle tre parti, condominio, moroso e creditore.

 

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