Revoca giudiziale dell'amministratore. Chi paga le spese?
Risponde la Cassazione con la sentenza n. 15992 del 28 luglio 2020.
Se un condomino si rivolge al Giudice chiedendo la revoca dell'amministratore per gravi irregolarità o, comunque, per una valida causa di revoca, le spese di lite sono da porsi a carico del soccombente?
Non sarà che, trattandosi di procedimento in volontaria giurisdizione, ognuna delle parti sostiene le proprie di spese?
Secondo la Suprema Corte, occorre fare un distinguo tra ricorso per nomina e ricorso per revoca poichè si riferiscono a situazioni diverse.
Nel caso della revoca - contrariamente a quello della nomina - vengono a crearsi contrpposizioni sostanziali che rasentano il contraddittorio di cui allo stesso contenzioso ordinario.
La conclusione è che il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore è sottoposto al regolamento delle spese di cui all'articolo 91 Codice procedura civile.
Legge n. 81/2017
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(Parere MISE prot. n. 23331 del 28 gennaio 2020)