18 agosto 2020


di Francesco Schena

Se le ringhiere sono comuni lo stabilisce il giudice.


Ormai è pacifico: i balconi aggettanti non sono beni condominiali ma appartengono ai singoli proprietari, tranne le parti dello stesso che svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Cass. Sez. 2, n. 637/2000; Cass. Sez. 2, n. 14576/2004; Cass. Sez. 2, n. 6624/2012; Cass. Sez. 2, n. 30071/2017). E le ringhiere e i divisori dei balconi?

Tizio ha proposto ricorso avverso la sentenza del 18 giugno 2018, n. 6193/2018, resa dal Tribunale di Milano che aveva respinto l'appello formulato contro la sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace di Milano il 21 gennaio 2016.


L’oggetto della contesa ha riguardato la condominialità o meno delle ringhiere e dei divisori dei balconi che, secondo il ricorrente, erano da ascriversi esclusivamente alle proprietà esclusive e, di conseguenza, la deliberazione assembleare che ne aveva deciso la manutenzione straordinaria era da dichiararsi nulla per esorbitazione di competenze.


Non la pensa così, invece, la Cassazione che, con sentenza n. 10848/2020, ha precisato come spetti esclusivamente al giudice di merito accertare se, per singolo caso, si tratti o meno di elementi destinati alla formazione dell’estetica dell’edificio.


Nel caso di specie,  infatti, secondo il Tribunale di Milano, le ringhiere le ringhiere costituenti il parapetto del fronte dei balconi ed i divisori degli stessi, giacché "ben visibili all'esterno", "disposti simmetricamente", "omogenei per dimensioni, forma geometrica e materiale" assolvono in misura preponderante alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio, e questo, costituendo apprezzamento di fatto, risulta incensurabile in sede di legittimità se non per omesso esame di fatto storico decisivo e controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.


Insomma, se il giudice stabilisce, con le dovute motivazioni, che le ringhiere sono condominiali, per i dissenzienti c’è poco da fare.

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