21 agosto 2020


di Francesco Schena

Superbonus 110%. Il quorum semplificato del DL Agosto può essere bloccato dai contrari.

 

L’art. 63 del D.L. Agosto n. 104/2020, all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, aggiunge il seguente: "9-bis. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio". 

Lo spirito del Legislatore, evidentemente, è quello di incentivare ed agevolare in ogni modo il percorso assembleare perché possa darsi realmente luogo all’applicazione del superbonus e, quindi, alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare del Paese.

 

Tuttavia, se questa norma consente di raggirare l’ostacolo del quorum della metà del valore dell’edificio e superare, così, l’inerzia dell’assemblea o il disinteresse da parte di alcuni condomini, non può bastare, invece, a sterilizzare la volontà dei contrari quando questa rappresenta un valore superiore.

 

Ipotizziamo un condominio di 10 partecipanti per mille millesimi. In assemblea - tanto in prima quanto in seconda convocazione – intervengono 8 condomini per 700 millesimi. Votano a favore della riqualificazione energetica 7 condomini per 335 millesimi, con 1 solo voto contrario ma per 365 millesimi. In questo caso, pur avendo raggiunto la soglia dei voti richiesti dalla norma introdotta dal DL Agosto, la delibera non sarebbe valida.

 

Infatti, il quorum semplificato è valido  a condizione che la decisione sia stata presa comunque a maggioranza, dovendo, cioè, il numero dei voti di testa e l’entità dei millesimi da questi rappresentati superare pur sempre i voti e i valori rappresentati dai dissenzienti. Pertanto, qualora - nel caso sopra ipotizzato - il presidente e/o i condomini dovessero dichiarare come valida la decisione presa, questa risulterebbe annullabile (ma non nulla) proprio perché adottata con maggioranza inferiore a quella richiesta dalla legge, atteso che l’intento della norma è sempre quello di privilegiare il criterio della maggioranza del valore dell’edificio.

 

Si può concludere in questo senso anche alla luce di alcune sentenze della Cassazione (n. 16338/2020; n. 6625/2004; Sez. U. n. 4806/2005).

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