09 agosto 2020


di Francesco Schena


Superbonus 110%.

L'assemblea non delibera la cessione o lo sconto in fattura.


L'Agenzia delle Entrate chiarisce come, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non sia necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Invero, ci si è chiesti se spetti all'assemblea dei condomini deliberare l'opzione dello sconto in fattura o della cessione per il caso di interventi sulle parti comuni. La risposta è no.

 

A ben vedere, infatti, non rientra tra le prerogative dell'assemblea quella di poter deliberare su una materia ad essa totalmente estranea dovendosi, invece, ricondurre la gestione del beneficio della detrazione fiscale all'esclusivo alveo di competenza del singolo condomino quale singolo contribuente. Una delibera in tal senso, dunque, sarebbe affetta da radicale nullità per esorbitazione di competenza. Stessa cosa, evidentemente, deve dirsi per una deliberazioni che deliberi al contrario, ovvero, per la negazione dell'opzione dello sconto in fattura o della cessione.

 

Pertanto, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare direttamente della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura da parte dei fornitori o per la cessione del credito a terzi.

 

Ma, vi è di più. Anche nel caso di singola unità immobiliare in comunione ognuno dei comunisti potrà liberamente scegliere come impiegare il beneficio della detrazione fiscale spettante, scegliendo tra detrazione diretta, sconto in fatture o cessione.

 

Se tutto ciò rispecchia assolutamente il paradigma normativo di riferimento, va anche detto come il caso di scelte differenti nel medesimo condominio, di fatto, rappresenterebbe un ostacolo "operativo" alla fluidità delle operazioni tra condominio e fornitori e, ancora di più, nel caso di rapporto tra condominio e general contractor o, ancora, tra condominio e banche per la concessione di un mutuo anticipatario. Infatti, questi soggetti preferiscono sempre l'operatività unica, totale e fluida ai casi di frammentazione amministrativa e procedimentale.

 

 

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