10 agosto 2020


di Francesco Schena


Superbonus 110%.

Restano la solidarietà sussidiaria e il fondo speciale.


L'opzione dello sconto in fattura, scelta da tutti o alcuni dei partecipanti, non fa venire meno l'obbligo della costituzione del fondo speciale da parte dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 c.c.

L'opzione dello sconto in fattura, scelto da tutti o da alcuni dei partecipanti, non fa venire meno l'obbligo della costituzione del fondo speciale da parte dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 c.c.

Infatti, l'opzione dello sconto non rappresenta altro che una forma di pagamento per effetto della attualizzazione di un credito di imposta. 

 

L'assemblea, quindi, dovrà comunque approvare un bilancio straordinario dei lavori che dia contezza della misura delle obbligazioni assunte con i fornitori e i professionisti e, nel caso di condomini che non abbiano optato per lo sconto, questi dovranno provvedere al normale versamento delle quote dovute.

 

Si potrebbe trattare, dunque, di un piano rateale di versamento a combinazione mista che vedrà la presenza sia dello strumento di pagamento dello sconto in fattura per diretta cessione del credito di imposta, sia dei versamenti da farsi in via ordinaria sul conto corrente del condominio.

 

Una situazione di questo tipo tornerebbe a riesaltare, anche in ambito superbonus, il tema dell'obbligazione solidale sussidiaria da parte dei condomini virtuosi, sebbene questi ultimi siano tali soltanto per effetto della cessione del credito per sconto in fattura e non perché abbiano versato somme di danaro sul conto corrente del condominio.

In altri termini, se i condomini che avranno scelto per la cessione a terzi del credito di imposta o per l'uso diretto e personale non provvederanno ad effettuare i pagamenti, scatterà la loro morosità che potrebbe rivelarsi sia sull'andamento dei lavori che sulla morosità da parte del condominio verso i fornitori.

 

Da qui il possibile avvio di un procedimento monitorio da parte dei creditori del condominio, l'indicazione dei morosi da parte dell'amministratore, la loro insolvenza e, dunque, la conseguente obbligazione solidale sussidiaria da parte dei condomini virtuosi, ai sensi dell'art. 63 d.a.c.c.

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