11 agosto 2020


di Francesco Schena


Superbonus 110%.

Le maggioranze assembleari per i lavori condominiali.

 

Il quadro vigente in materia di deliberazioni condominiali per la realizzazione di opere tese al conseguimento del risparmio energetico e della sicurezza antisismica degli edifici è dato dalla combinazione disposta da più norme.

Per il caso del condominio, il superbonus del 110% previsto dal decreto rilancio è riferibile alle seguenti opere, trainanti e trainate.


  • Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi;
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • Interventi antisismici (sismabonus).
  • Sostituzione infissi, finestre e schermature solari;
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.


Ora, al netto dei presupposti oggettivi, soggettivi e formali voluti dal D.L. Rilancio, con quali maggioranze l'assemblea dei condomini può deliberare l'affidamento e l’esecuzione di tali opere?


La risposta la troviamo nella combinazione disposta da diverse norme:

  • Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (artt. 1 e 26);
  • Legge 11 dicembre 2012, n. 220, art. 28, di modifica sia della L. n. 10/91 che del codice civile;
  • Nuovo art. 1120 c.c., secondo comma, e art. 1136 c.c.


Segnatamente, sono deliberabili con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno  un  terzo del valore dell'edificio:


  • gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia;


Inoltre, tra le altre cose, sono deliberabili con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, le innovazioni che hanno ad oggetto le opere e gli interventi:

  • volti a migliorare la sicurezza degli edifici;
  • previsti per il contenimento del consumo energetico degli edifici;
  • previsti per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili.


Pertanto, a condizione che vengano rispettati tutti i parametri tecnici e di trasmittanza, previsti sia dai decreti di attuazione del MISE per il D.L. Rilancio che dalla L. n. 10/91, possiamo così riepilogare i quorum deliberativi per i lavori (sulle parti comuni) ammessi al superbonus del 110%:


A) Con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno  un  terzo del valore dell'edificio:

  • Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi;
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici


B) Con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno  la metà del valore dell'edificio:

  • Interventi antisismici (sismabonus)
  • Sostituzione infissi, finestre e schermature solari;
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.


Ma vi è di più. A tutto questo, deve aggiungersi la previsione dell'art. 63 del D.L Agosto n. 104/2020, che all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, inserisce il seguente: "9-bis. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio". 


Pertanto, ad oggi, abbiamo la seguente unica ipotesi:

sono deliberabili con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio:

  • Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi;
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • Interventi antisismici (sismabonus).
  • Sostituzione infissi, finestre e schermature solari;
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

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