Superbonus 110%.
Le maggioranze assembleari per i lavori condominiali.
Il quadro vigente in materia di deliberazioni condominiali per la realizzazione di opere tese al conseguimento del risparmio energetico e della sicurezza antisismica degli edifici è dato dalla combinazione disposta da più norme.
Per il caso del condominio, il superbonus del 110% previsto dal decreto rilancio è riferibile alle seguenti opere, trainanti e trainate.
Ora, al netto dei presupposti oggettivi, soggettivi e formali voluti dal D.L. Rilancio, con quali maggioranze l'assemblea dei condomini può deliberare l'affidamento e l’esecuzione di tali opere?
La risposta la troviamo nella combinazione disposta da diverse norme:
Segnatamente, sono deliberabili con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio:
gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia;
Inoltre, tra le altre cose, sono deliberabili con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, le innovazioni che hanno ad oggetto le opere e gli interventi:
Pertanto, a condizione che vengano rispettati tutti i parametri tecnici e di trasmittanza, previsti sia dai decreti di attuazione del MISE per il D.L. Rilancio che dalla L. n. 10/91, possiamo così riepilogare i quorum deliberativi per i lavori (sulle parti comuni) ammessi al superbonus del 110%:
A) Con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio:
B) Con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio:
Ma vi è di più. A tutto questo, deve aggiungersi la previsione dell'art. 63 del D.L Agosto n. 104/2020, che all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, inserisce il seguente: "9-bis. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio".
Pertanto, ad oggi, abbiamo la seguente unica ipotesi:
sono deliberabili con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio:
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(Parere MISE prot. n. 23331 del 28 gennaio 2020)