Superbonus 110%: valgono anche le pertinenze.
L'Agenzia delle Entrate, durante il Telefisco del 27 ottobre de Il Sole 24 ore, ha precisato come, ai fini della determinazione dei tetti massimi di spesa ammissibili alle detrazioni per la riqualificazione energetica degli involucri degli edifici, si debba tenere conto anche delle pertinenze - munite di rendita autonoma - e non soltanto delle unità immobiliari principali.
In sostanza, nel caso di condominio composto da tre abitazioni e rispettive tre pertinenze, come box o cantine, il calcolo dei massimali di spesa verrà fatto su un totale di sei unità anziché tre.
Pertanto, avremo a disposizione un tetto massimo di spesa pari ad € 40.000 x 6 = € 240.000 e non di € 120.000 (40.000 x 3).
Sempre l'Agenzia delle Entrate, in occasione dello stesso Telefisco, ha altresì precisato come debba tenersi conto delle pertinenze anche per la determinazione dei tetti di spesa ammissibili per la riqualificazione della centrale termica in edificio a prevalente destinazione residenziale, anche se si tratta di pertinenze non riscaldate.
Si tratta di due precisazioni molto attese dagli addetti ai lavori, anche in considerazione di precedenti interventi contraddittori, e che incidono profondamente sulla determinazione dei tetti di spesa ammissibili per i singoli edifici.
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(Parere MISE prot. n. 23331 del 28 gennaio 2020)