Superbonus 110.
Pubblicati i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i provvedimenti di sua competenza connessi al Superbonus del 110% e di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Il provvedimento n. 283847/2020 ribadisce la possibilità per i contribuenti di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, o per un contributo sotto forma di sconto in fattura anticipato dia fornitori e nel massimo pari all'importo del corrispettivo stesso, o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari compresi.
Le opzioni riguardano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici, compresa la pulizia o tinteggiatura, l’installazione di impianti fotovoltaici e l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
L’opzione dello sconto in fattura o della cessione a terzi può essere esercitata anche in base allo stato di avanzamento dei lavori, per un massimo di 2 SAL e comunque non inferiori al 30% dei lavori da eseguirsi.
Ai fini dell'opzione dello sconto o della cessione del credito d'imposta, è necessario munirsi delle asseverazioni dei tecnici abilitati, sia per il rispetto dei termini di trasmittanza energetica che di efficienza dei lavori antisismici e della congruità delle spese. Necessarie anche le attestazioni di prestazioni energetiche, da farsi prima e dopo l'esecuzione dei lavori. Inoltre, il contribuente dovrà munirsi anche di apposito visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
L'opzione esercitata viene trasmessa all'Agenzia delle Entrate telematicamente dal contribuente interessato, mediante apposito modello di comunicazione da inviarsi telematicamente entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
La comunicazione relativa agli interventi sulle parti comuni è inviata dall'amministratore di condominio o da altro intermediario abilitato opportunamente incaricato. Nel caso di lavori "trainanti" che danno luogo al Superbonus del 110%, la comunicazione è inviata sempre dal professionista che ha redatto il visto di conformità o, per il caso di parti comuni, dall'amministratore del condominio.
Nel caso di condomini, il singolo condomino beneficiario comunica i dati della sua personale cessione direttamente a verbale di delibera lavori o con separata e tempestiva comunicazione all'amministratore.
Attenzione: il mancato invio della comunicazione rende inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei relativi interessi.
Al provvedimento segue la Circolare N. 24/E, sempre dell'8 agosto 2020, che fornisce numerosi chiarimenti.
La circolare chiarisce come il superbonus non sia applicabile per gli interventi sulle parti comuni di edifici di esclusiva proprietà pur essendo costituiti da una pluralità di unità immobiliari. In altri termini, non basta trattarsi di edificio ma deve anche ricorrere la condizione di condominialità dello stesso con almeno due proprietari distinti. Sono ammessi al superbonus anche i condomini minimi, anche privi di amministratore in carica e di codice fiscale. La detrazione spettante del singolo condomino è stabilità in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Confermata l'ammissione la beneficio dello sconto o della cessione anche per i contribuenti forfettari e gli incapienti.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 2016, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:
Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
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Legge n. 81/2017
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(Parere MISE prot. n. 23331 del 28 gennaio 2020)