2 settembre 2020


di Francesco Schena

Superbonus e cantieri: all’amministratore  i doveri di custodia, obbligo di vigilanza e verifica degli adempimenti di sicurezza.

 

Secondo una ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, il gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere deve rispondere della prevenzione degli infortuni che possono coinvolgere anche soggetti che siano terzi estranei rispetto all'attività in corso di svolgimento nel cantiere sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo.

Circa l’individuazione dei soggetti garanti, dopo l’evoluzione normativa,  dal D.Lgs. 626/94 e 494/96 prima, per poi culminare nel D.Lgs. n. 81/2008, è chiaro che il primo referente resta lo stesso appaltatore ma questo non esonera il committente da ogni forma di responsabilità in quanto pienamente coinvolto nell'attuazione delle misure di sicurezza.


Infatti, l’art. 90 del T.U. sulla sicurezza, prevede  tutta una serie di obblighi in capo al committente


Il legislatore, al fine di contenere il fenomeno degli infortuni sul lavoro nel campo degli appalti e costruzioni, ha optato per la responsabilizzazione del soggetto per conto del quale i lavori vengono eseguiti. 


La giurisprudenza di legittimità ha poi più volte ribadito che permane in capo al committente un preciso dovere di vigilanza e verifica dell'adempimento, da parte del coordinatore per la sicurezza, degli obblighi sullo stesso gravanti. Tale posizione di garanzia discende dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, che indica il committente quale garante dell'effettività degli obblighi imposti ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione.


In altri termini, nel caso del condominio, è l’amministratore ad essere gravato di doveri di custodia, obbligo di vigilanza e verifica degli adempimenti di sicurezza. (Cassazione n. 15697 del 22 maggio 2020).

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